INL fornisce le prime indicazioni sulle Sanzioni per chi non ha richiesto la Patente a crediti
La nuova nota dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le sanzioni per la patente a crediti. Multe anche per chi non controlla
Dal 1° novembre 2024 non è più possibile operare nei cantieri edili temporanei a mobili se non si è in possesso di una Patente a punti.
Se non si rispetta questo requisito ci sono delle sanzioni per la patente a crediti o per chi non possiede un numero sufficiente di punti.
Le indicazioni sono fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n.9326 del 9 dicembre 2024.
Il testo contiene:
- Patente a crediti e operatività nel cantiere
- Sanzione amministrativa
- Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
- Verifiche del committente e del responsabile dei lavori
- Sospensione e revoca della patente.
Importante ricordare che patente a crediti è dotata di un punteggio iniziale di 30 punti.
Chi opera in cantiere senza documento o con una patente con meno di 15 crediti rischiano una sanzione amministrativa.
Le sanzioni per la Patente a crediti è pari al 10 % del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000.
La nota INL perente in esame il valore dei lavori (al netto IVA) indicando che dovrà essere calcolato con riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore.
Nel caso in cui il valore dei lavori non sia formalizzato o indicato nel contratto, la sanzione sarà calcolata sulla base della soglia minima di 6.000 euro.
Al momento che è individuato il valore di riferimento tra il 10 per cento del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di euro 6.000, la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e competente ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione sarà l’Ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito.
Gli importi che vengono sanzionati sono destinati “al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente”.
Le somme andranno quindi versate sul codice IBAN dell’Agenzia indicato all’interno della nota INL.
Oltre alle sanzioni per la patente a crediti, chi opera senza tale documento o con punteggio insufficiente potrà subire:
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. La comunicazione andrà trasmessa sia ad ANAC che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione del provvedimento interdittivo.
- l’allontanamento dell’impresa o del lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento.
Rischiamo una multa, gli inadempienti, i committenti o i responsabili dei lavori che non si accertano del possesso della patente da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Nel caso in cui le imprese non siano tenute al possesso della patente, il committente dovrà verificare il possesso della documentazione equivalente come l’attestazione di qualificazione SOA.
Rispetto a questo obbligo è importante distinguere alcune ipotesi:
a) assenza della patente o attestazione SOA: qualora vi sia omissione di verifica del titolo abilitativo da parte del committente o il responsabile dei lavori e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91
b) affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti: si applicherà la stessa sanzione della mancata verifica;
c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti:
- la sanzione sopra indicata non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.
- Solo nei confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione del 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000.
“Peraltro, in tale caso particolare appare indispensabile l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori sulla quale si deve svolgere ogni opportuno approfondimento senza fondarsi in maniera esclusiva sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti” sottolinea l’INL.
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